Home > Indice generale >Fonti > Per l’Ottocento, fondamentali sono ancora i molteplici lavori di Andrea Gloria
 
Gloria A., Di Padova dopo la lega stretta in Cambrai dal maggio all’ottobre 1509. Cenni storici con documenti, Padova 1863. 
Gloria A., Codice diplomatico padovano dal secolo sesto a tutto l’undecimo, (Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione veneta di storia patria, s. I, Documenti, II, Venezia 1877 e 
Gloria A., Codice diplomatico padovano dall’anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183), (Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione veneta di storia patria, s. I, Documenti, IV, VI, a cura di A. Gloria, Venezia 1879-1881. 
Di grande interesse sono anche: 
Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all’anno 1285, ed. A. Gloria, Padova 1873. 
Ora tradotti e nuovamente editi dalla Biblos: 
Statuti del Comune di Padova, Traduzione di G. Beltrame G. Citton D. Mazzon, Cittadella 2000. 
Gli Statuti del Comune medievale, che regolavano la vita politica e amministrativa della città e del territorio, sono pieni di riferimenti ai Colli ed alla viticoltura in particolare. 
Nei testi principali del codice detto “Repubblicano” si prescrive che il colono corrisponda al padrone del vigneto la quota del prodotto convenuto o in uva o in vino a piacimento del padrone medesimo; i conduttori di terreni destinati a vigneto - oltre a piantarvi viti divise da uno spazio non più ampio di sette piedi - devono coltivarle con diligenza e custodirle dai ladri; e chi non lavorava a regola d’arte un terreno vignato doveva risarcire al padrone il danno stimato da due periti. Ogni Villa, poi, doveva nominare i propri Saltari - nome di origine longobarda che designava gli incaricati alla sorveglianza dei boschi - che restavano in carica un anno. Essi facevano le denunzie di ogni irregolarità davanti al Podestà o al Vicario la Domenica e percepivano in ragione di un terzo delle multe comminate, ma era loro vietato di ricevere a titolo di compenso uva e mosto o di entrare nelle terre vignate contro il parere del possessore. Nessuno, poi, del Pedevenda poteva commerciare uva in città o fuori i confini del territorio padovano prima della festa di San Michele (29 settembre); nè cominciare la vendemmia prima del giorno fissato dal Comune di Padova, nè senza il permesso del possessore. Sempre nel Pedevenda è fatto divieto di pascolare animali tra i vigneti e il Codice statutario del Comune di Este è ancora più preciso nel dettare prescrizioni a protezione delle coltivazioni del territorio collinare. Così nessuno poteva andare a caccia dal primo di aprile fino al compimento della vendemmia ed il divieto di andare nei monti diveniva generalizzato, per chi non avesse vigneti, dalla festa di san Pietro (29 giugno) fino alla fine della vendemmia, specie verso la cima del monte Cinto e del monte di Baone, fatta eccezione per coloro che dovevano recarvisi per zappare. 
 
Si veda anche: 
Gloria A., Quadro storico-cronologico di Padova, Padova 1856. 
Gloria A., Il territorio padovano illustrato Padova 1862, 2 voll., (ristampa anastatica Bologna 1973), ancora punto di partenza per ogni ricognizione sul territorio padovano e dove lo studioso si dichiara a favore della storia locale come base ineludibile per la storia dei regni e delle nazioni. 
Gloria A., L’agro patavino dai tempi romani alla pace di Costanza (25 giugno 1183), Venezia 1881. 
Gloria A., Monumenti dell’Università di Padova (1222-1318), Venezia 1884. 
Gloria A., Monumenti dell’Università di Padova (1318-1405), Padova 1888. 
Gloria A., Cronaca di Padova, 10 dicembre 1849 — 2 giugno 1867, ediz. G. Toffanin, Trieste 1977.